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vincenzo

Ti voglio bene by mondoglitter.it
1月31日

la sensibilita' delle persone

"ciao a tutti come state ? io tutto bene come sempre
beh come ho detto volevo parlarvi e raccontarvi delle cose riguardo alle persone e alla loro bonta' di cuore e alla sensibilita' della quale possano e possiate avere, descrivere e pensare,
da qualche giorno su un altro programma simile a messenger ho conosciuto
una persona " una ragazza dolcissima e simpaticissima, sapete lei e una ragazza
non vedente, e' molto intelligente e soprattutto simpaticissima
 ma la cosa che la contraddistingue e' di essere una persona meravigliosa
ultimamente pero' si sente un po' giu di morale perche' sapete per poter usufruire del computer ha un programma che la aiuta dicevo che si sente un po' giu' di morale
perche' molta gente pensa di doverla e poterla usare come fa' piu' comodo
a volte e' triste e si sente sola e questo a me dispiace moltissimo
cerca di trovare amici qualcuno che le voglia bene
in qualche modo pur nonostante essere come noi una persona normalissima
 
" e per quello che mi riguarda io la reputo di gran lunga migliore di me "
si perche' persone come lei non sono le classiche persone che vogliono tutto senza mai dare nulla
in cambio e' una persona davvero buonissima e lo si puo' capire dal modo come parla con le persone la cosa che mi ha detto qualche giorno fa' e stato il fatto che ci sono persone"totalmente idiote" che non capiscono che parlando di certe cose anche involontariamente la offendono e' ovvio che lei e molto sensibile ed il fatto che io sia un po' arrabbiato e per il fatto che dopo che le viene rivolta quella frase riguardo a come faccia a scrivere al computer se ne vanno non sente piu' queste persone. vorrei farla sentire al sicuro cerco ogni giorno di starle vicino di essere un buon amico e la cosa piu' importante che voglio e' quella di farla stare in buona compagnia cercando di capirla nel parlare nel confortarla almeno con le parolee spero tanto di poterla aiutare in questo....  pensate solo a quanto possa essere buona questa persona e ora nel  " 2007 "cosa davvero inaccettabileci sono ancora persone che in modo molto stupido riescono a deridere far soffrire ma soprattutto discriminare persone che purtroppo sono " non vedenti " non ho parole per descrivere queste cose ma spero che chi legga queste parole abbia almeno la sensibilita' di dire cosa ne pensa ma soprattutto che abbia il coraggio di dire la verita'
nemmeno io non pensate che io sia perfetto perche' non sono davvero la persona che si possa chiamare perfetto.... ma a differenza di altri senza distinzioni di sesso credo di poter dire di avere un cuore...... e penso che questo possa permettermi di dirlo.....



a chiunque legga puo' lasciare un commento.... spero che cio' che verra' detto da voi sia la verita'.... vi aspetto in tanti...
vostro amico vincy
un bacio grande alle amiche
e agli amici un saluto sincero
1月22日

canzone tradotta in italiano

Uscendo in tarda serata,
vestita attillata
sentendomi bene
è una fottuta lotta,
io posso dirlo, so solo
che sta precipitando, stanotte
all'ingresso non aspettiamo
perchè li conosciamo
al bancone sei drink solo per cominciare
ed è qui che lui mi mette le mani addosso
ma vedi
non sono qui per il tuo intrattenimento
e non vuoi davvero provocarmi stasera, credimi
fermati e prenditi un secondo
io stavo bene prima che entrassi nella mia vita
perchè sai che è finita
ancora prima di iniziare
tieniti il tuo drink e dammi solo i soldi
siete tu e la tua mano, stanotte
mezzanotte, sono ubriaca
e non me ne frega proprio
voglio ballare da sola
mi sa che sei sfortunato
non toccare, allontanati
non sono l'unica, ok
ascolta, non sta veramente succedendo
tu puoi dire quello che vuoi ai tuoi amici
ma lasciami divertire stanotte
non sono qui per il tuo intrattenimento
e non vuoi davvero provocarmi stasera, credimi
fermati e prenditi un secondo
io stavo bene prima che entrassi nella mia vita
perchè sai che è finita
ancora prima di iniziare
tieniti il tuo drink e dammi solo i soldi
siete tu e la tua mano, stanotte
in un angolo coi tuoi amici scommetti 5 dollari
di arrivare alla ragazza che è appena entrata
ma lei pensa che tu faccia schifo
non ci siamo messe tutte in tiro solo perchè ci guardassi tu
quindi smettila di rovesciare i tuoi drink addosso a me
tu sai chi sei,
uno che dice cazzate, ma tornerai a casa da solo stanotte, non è vero?
non sono qui per il tuo intrattenimento
e non vuoi davvero provocarmi stasera, credimi
fermati e prenditi un secondo
io stavo bene prima che entrassi nella mia vita
perchè sai che è finita
ancora prima di iniziare
tieniti il tuo drink e dammi solo i soldi
siete tu e la tua mano, stanotte
1月15日

TFR ( TRATTAMENTO FINE RAPPORTO

Trattamento di fine rapporto
 

Il "trattamento di fine rapporto", in sigla Tfr, è la somma che spetta al lavoratore dipendente al termine del lavoro in un'azienda. Conosciuta, specie in passato, più popolarmente come "liquidazione", è una prestazione al cui pagamento è tenuto il datore di lavoro nel momento in cui cessa il rapporto stesso. Sull'argomento è intervenuta recentemente la Corte di Cassazione, precisando che tale erogazione è dovuta dal momento della cessazione del rapporto indipendentemente dal fatto che siano conosciuti tutti i dati necessari per il calcolo. Pertanto anche la maturazione degli interessi e la rivalutazione monetaria, in caso di ritardato pagamento, maturano dal giorno in cui il credito potrà essere liquidato nel suo intero ammontare.

Come si calcola 


Il trattamento di fine rapporto si calcola sommando per ciascun anno di lavoro una quota pari all'importo della retribuzione annua divisa per 13,5 (la retribuzione utile per il calcolo del Tfr comprende tutte le voci retributive corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, salvo diversa previsione dei contratti collettivi). Tenendo conto che di questa quota una parte, lo 0,5%, va all'Inps come contributo per le prestazioni pensionistiche, la quota accantonata annualmente in termini percentuali è pari al 6,91% della retribuzione utile.
Gli importi accantonati sono indicizzati, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo (Istat).
Dal 2005 il valore del Tfr maturato non è più presente come voce nel modello Cud. Il lavoratore può comunque richiederlo in ogni momento al proprio datore oppure consultare l'ultima busta paga dell'anno e in sede di conguaglio fiscale.

Il Consiglio dei ministri ha approvato in data 24 novembre 2005 la Riforma della Previdenza complementare. Con queste disposizioni si disciplina la destinazione del Tfr ai fondi pensione complementari, attraverso il meccanismo del silenzio-assenso. La novità parte dal gennaio 2007. Da questa data scatta il decorso dei sei mesi entro i quali il lavoratore che non ha ancora aderito ad una forma pensionistica complementare, dovrà scegliere se destinare o meno il Tfr ai fondi pensioni. In mancanza di una comunicazione, scatta il meccanismo di silenzio-assenso e il Tfr finisce automaticamente nei fondi. Il datore di lavoro, invece, in mancanza di scelta del lavoratore, avrà l'obbligo di riversare il Tfr verso il nuovo Fondo per l'erogazione del Tfr, gestito dall'Inps. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto, inoltre, i Fondi pensione dovranno adeguare i propri statuti e le imprese di assicurazione costituire il patrimonio separato e autonomo per la gestione di forme previdenziali mediante contratti di assicurazione sulla vita.

Nel settore pubblico il valore della prestazione si ottiene invece dalla moltiplicazione dell'ultima retribuzione utile (quote percentuali diverse a seconda della voce retributiva e del settore di lavoro) per gli anni di servizio effettivi e riscattati. Quindi un meccanismo analogo alla vecchia liquidazione che era in vigore nel settore privato prima del 1982. La legge n. 335/95 ha previsto peraltro l'estensione del Tfr anche ai dipendenti pubblici, estensione necessaria per finanziare anche nel comparto pubblico la previdenza integrativa, ma restano esclusi dalla Riforma della Previdenza complementare.

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TFR ( TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO )


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RETRIBUZIONE -  TFR
RETRIBUZIONE - RIVALUTAZIONE E INTERESSI
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RISARCIMENTO DANNO PROFESSIONALE
SANZIONI DISCIPLINARI
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SINDACATI - CONTRATTI COLLETTIVI
SINDACATI - CONTRIBUTI SINDACALI
SOCIETA' COLLEGATE
TRASFERIMENTO D'AZIENDA
TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE

Questione 1

In quali casi è possibile ottenere l’anticipo del TFR?

 

Alla fine del rapporto di lavoro il lavoratore ha diritto ad una somma di denaro, detta trattamento di fine rapporto (TFR) e comunemente nota come liquidazione. Tuttavia, in alcuni casi, il lavoratore che abbia almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro può ottenere, una sola volta nel corso del rapporto, un anticipo, non superiore al 70%, del TFR maturato. Le richieste di anticipo vengono soddisfatte annualmente dal datore di lavoro nel limite del 10% degli aventi diritto, e del 4% dei dipendenti.

I casi in cui è possibile ottenere l'anticipo del TFR sono due: spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; acquisto della prima casa di abitazione per sè o per i figli, documentato con atto notarile. I contratti collettivi possono stabilire condizioni di miglior favore, per esempio prevedendo altri casi legittimanti l'anticipo, nonchè stabilire graduatorie per l'accoglimento delle richieste di anticipo.

Quanto all'acquisto della prima casa, la giurisprudenza era originariamente orientata nel senso di imporre al lavoratore l'esibizione dell'atto notarile attestante l'avvenuta compravendita. Questo orientamento comportava dunque il problema, per il lavoratore, di chiedere l'anticipo solo dopo aver stipulato il rogito, dunque dopo aver corrisposto il prezzo dell'acquisto. Sulla questione è però intervenuta la Corte costituzionale con una sentenza di illegittimità costituzionale. A seguito di tale sentenza, si deve ritenere che, per ottenere l'anticipo, non sia necessario aver già perfezionato l'acquisto mediante il rogito; al contrario, è sufficiente che l'acquisto sia in fase di perfezionamento, da dimostrarsi con mezzi idonei a comprovarne l'effettività.

Quanto alle spese mediche, queste devono essere necessarie e straordinarie. In altre parole, la struttura sanitaria pubblica deve riconoscere che la terapia o l'intervento siano necessari, nonchè accertarne l'importanza e la delicatezza, da un punto di vista sanitario ed economico. E' invece indifferente che il trattamento sanitario possa, o non possa, essere praticato anche nelle strutture pubbliche. Neppure è necessario che il lavoratore abbia preventivamente provveduto al pagamento delle cure. In ogni caso, non è richiesto che il lavoratore presenti fatture o preventivi. Ne consegue che, ricorrendo le condizioni, il lavoratore può pretendere l'anticipo del 70% del TFR maturato, anche qualora la spesa effettivamente da sostenere fosse inferiore.

 

Questione 2

L'indennità estero incide sul trattamento di fine rapporto?

 

Il trattamento di fine rapporto (TFR) è la somma che il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore alla cessazione del rapporto. L'istituto esiste dall'1/6/82; in precedenza, e tuttora per il lavoro prestato fino al 31/5/82, il lavoratore aveva ed ha diritto, alla cessazione del rapporto, alla indennità di anzianità. I due istituti si differenziano per i criteri di quantificazione (il TFR corrisponde all'insieme delle retribuzioni erogate nel corso dell'anno, diviso 13,5, accantonate e rivalutate anno per anno sulla base di indici Istat; l'indennità di anzianità è pari all'ultima retribuzione moltiplicata per un coefficiente variabile a seconda dell'anzianità aziendale). Tuttavia, ai fini che qui interessano, i due istituti sono sostanzialmente simili, poiché in entrambi i casi l'indennità estero dovrà esservi computata, sia pure con i limiti che si diranno.

Infatti, l'art. 2120 c. 2 c.c. dispone che, salva diversa previsione contrattuale, la retribuzione annua utile per il computo del TFR comprende tutti gli emolumenti corrisposti non occasionalmente in dipendenza del rapporto di lavoro, eccezion fatta per i rimborsi spese. Analogamente, il vecchio testo dell'art. 2121 (modificato dalla L. 297/1982, istitutiva del TFR) prevedeva, al comma 2, che l'indennità di anzianità dovesse essere calcolata considerando ogni emolumento corrisposto con carattere continuativo. Come si vede, per il calcolo di entrambi gli istituti bisogna tener conto delle retribuzioni che siano state continuativamente corrisposte; l'unica differenza è che per il TFR è ammessa una deroga ad opera della contrattazione collettiva.

La giurisprudenza è pacificamente orientata a ritenere che l'indennità estero incida sia sul TFR che sulla indennità di anzianità. Piuttosto, il problema riguarda la misura di questa incidenza, dal momento che tale emolumento ha, o può avere, una doppia finalità: retributiva da un lato, di rimborso spese dall'altro e, naturalmente, l'incidenza può prospettarsi solo con riguardo alla quota avente natura retributiva.

La determinazione della quota retributiva spetta al giudice, che eventualmente deciderà secondo equità. In ogni caso, la giurisprudenza ha fornito alcuni criteri per individuare la quota retributiva della indennità: è stato per esempio affermato che l'indennità estero ha carattere esclusivamente retributivo se il lavoratore, oltre a tale indennità, percepiva anche un rimborso spese o un'indennità vitto e/o alloggio; analogamente è a dirsi qualora il datore di lavoro avesse sottoposto per intero l'indennità estero alle trattenute fiscali e previdenziali.

 

Questione 3

Se il lavoratore ha la disponibilità, anche per uso personale, dell'auto aziendale, il valore di tale auto incide sul trattamento di fine rapporto?

 

La Corte di Cassazione ha da tempo risolto questo problema nel senso di riconoscere l'incidenza del valore dell'autovettura ai fini delle spettanze di fine rapporto (Cass. 7431/90, Cass. 8538/91, Cass. 8831/92), affermando esplicitamente che "il valore dell'uso personale di autovettura, concesso dal datore di lavoro al dipendente, in rapporto di corrispettività con la prestazione lavorativa, rientrano nella base di calcolo sia dell'indennità di anzianità di cui all'articolo 2120 (testo originario) del Codice Civile, sia del trattamento di Fine Rapporto previsto da detta norma, novellata dalla legge 297 del 1982".

Qualche problema si presenta tuttavia in quei casi in cui al dipendente venga richiesto di versare mensilmente una somma come corrispettivo dell'utilizzo personale che viene in tal modo consentito.

In questi casi, in genere, la giurisprudenza tende a confrontare il valore effettivo dell'uso con la somma richiesta e se la cifra trattenuta a tale titolo in busta paga risulti sensibilmente inferiore a quello che può essere ritenuto il valore dell'uso (parametrato sul tipo di vettura) viene riconosciuto il contenuto retributivo dell'suo dell'auto.

Recentemente il Tribunale di Milano, in una controversia tra un dirigente e un'impresa industriale, ha stabilito che l'utilizzo per fini prevalentemente personali dell'automobile aziendale, pur in presenza di un modesto contributo mensile da parte del dirigente (per una vettura Alfa 155 era pari a L. 130.000 mensili), avesse carattere retributivo. Conseguentemente il Tribunale ha ritenuto che il valore di tale uso dell'auto dovesse incidere sul Trattamento di Fine Rapporto e sull'indennità sostitutiva del preavviso.

 

 

 
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